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La tariffa minima nazionale degli onorari e' unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti. L'onorario, che e' fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione ed e' distinto, per il caso delle visite medico-chirurgiche ed ostetriche, a seconda che trattasi di prima o successive prestazioni, rappresenta il minimo compatibile con il decoro e la dignita' professionale. Salva la facolta' di effettuare prestazioni a titolo gratuito, e' fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima. Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi suddetti. Sono vietati i compensi forfettari.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art2 · fonte del testo