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Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialita' o d'insegnamento o incarico ospedaliero, sono aumentati del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti nella tariffa. L'aumento non si applica per il caso d'intervento che per sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art3 · fonte del testo