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Il medico provinciale, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e l'Ordine provinciale dei medici, puo' apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessita' in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale. Contro il provvedimento del medico provinciale e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di giorni trenta.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art7 · fonte del testo