Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 giugno 1977, n. 349.
Abrogato dal 1 luglio 1977
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Articolo abrogato dalla l. 29 giugno 1977, n. 349.
Abrogato dal 1 luglio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1963 al 1 luglio 1977. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Federazione nazionale degli Ordini dei medici e, previo parere favorevole di questa, gli Ordini provinciali possono concordare con enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli enti predetti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GIUGNO 1977, N. 349
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art8 · fonte del testo