Art. 1-bis — Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari
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I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche' alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee.
Testo in vigore dal 4 febbraio 2001 al 10 aprile 2002
