Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 460/1989

    Questione infondata
    27 luglio 1989

    Poiché il procedimento attraverso cui si realizza l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento regionale in materia comunitaria, nella disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 86 del 1989 resta riservato, nei suoi passaggi determinanti e fondamentali, alla sfera costituzionale del Governo, alla speciale Commissione, prevista dalla stessa norma, va riconosciuta la natura di mero organo tecnico investito di un'attività esecutiva o di supporto del Consiglio dei Ministri, e di conseguenza la stessa attività, da esercitare sotto il controllo e nel quadro della responsabilità politica del Governo, in alcun modo potrà incidere o limitare la sfera di autonomia delle regioni, indipendentemente dalle previe determinazioni assunte nella sede governativa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della Legge 9.3.1989 n. 86). - S.nn. 177 e 294/1986; 64 e 304/1987; 177 e 1000/1988; 101/1989.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 121 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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