Art. 12 — Inadempimenti degli enti pubblici
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Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattivita' di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere. Perdurando l'inattivita' oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005
