Art. 2 — Legge comunitaria
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Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento). Il disegno di legge e' presentato alle Camere entro il 1› marzo successivo. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 22 maggio 1998
