Art. 2 — Legge comunitaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1998 al 27 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
(( Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d' indirizzo. )) (( Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. )) Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.(( La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle in cui il termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria)). All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".
Testo in vigore dal 22 maggio 1998 al 27 febbraio 1999
