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Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 2 marzo 2005

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