Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Art. 8 — Integrazione della relazione di cui all'articolo 2 secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871

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La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, e' integrata con un'apposita parte sull'attivita' del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunita' europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunita' verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonche', per cio' che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee. Analoga relazione sara' presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attivita' del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa.

Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 27 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art8 · fonte su Normattiva