Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 12 — Attività di docenza

I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente: "Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 5 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 2005, n. 230

5

La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da essa previsti al comma 5 e' abrogato 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127

7

Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008".

Testo vigente dal 18 agosto 2007

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Co…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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  • Ordinanza n. 262/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, essendosi determinato - secondo l'assunto del rimettente - un quadro normativo di totale sovrapposizione dei compiti e delle funzioni affidati ai tecnici laureati ed ai ricercatori universitari, non prevede la piena e definitiva equiparazione dello 'status' giuridico ed economico delle due categorie. Infatti il complessivo quadro normativo evidenzia che accanto alla parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione che dà ragione alla esistenza delle due categorie. - Sulla impropria invocazione dell'art. 97 della Costituzione in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo, v. citata sentenza n. 273/1997. - Sulla attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica, v. citate sentenza n. 71/2001, n. 136/1997, n. 134/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 94/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quò - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione. - Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata). - Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999. - Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata). - Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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