Art. 4 — Riserva di esame parlamentare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →
Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo puo' apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.
Testo in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013
