Art. 4-ter — Programma nazionale di riforma
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione. 2. Il progetto di programma nazionale di riforma e' trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari
Testo in vigore dal 10 luglio 2010 al 13 aprile 2011
