Art. 7 — Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti comunitari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto interessato.
Testo in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013
