[1]ALLEGATO II
[2]Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
[3]Articolo 1
[4](1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui e' fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti. (2) I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
