[1]ALLEGATO II

[2]Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

[4](1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui e' fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti. (2) I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~allegato-ii-art1 · fonte su Normattiva