Art. 46 — Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
Divieto di ((erogazione)) di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 6 10 Le amministrazioni ((che erogano)) aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52. 6 Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere ((ed erogare)) aiuti. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. 7
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 2016, n. 122
6con decorrenza dal 1 gennaio 2015
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
10Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che "In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
