Art. 46 — Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
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Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)).6 Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)). A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52. 6 Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 2016, n. 122
6con decorrenza dal 1 gennaio 2015
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Testo in vigore dal 23 luglio 2016 al 1 gennaio 2017
