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L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi e' consentita alle condizioni previste dalla presente legge. Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art1 · fonte del testo