Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, e' subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanita', su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto e' destinato; tale autorizzazione e' rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge. L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi e' subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorita' estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario. Il certificato, vistato dall'autorita' sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione. I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedimento di depurazione e relativi controlli, nonche' alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme della presente legge. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili. Nel caso di convenzione bilaterale, il Ministero della sanita' riconosce dopo accertamento la validita' della depurazione effettuata nel Paese di origine. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art10 · fonte del testo