Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

  • 1)i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalita' di prelievo dei campioni di acqua, la periodicita' delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici di cui allo articolo 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalita' dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalita';
  • 2)l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalita' del trattamento stesso;
  • 3)le modalita' di confezionamento, il periodo e le modalita' di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;
  • 4)i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalita' del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanita', emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la sanita', sono determinate le modalita' ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art12 · fonte del testo