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Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanita' provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976. I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle regioni nei limiti delle somme loro assegnate, anche per la concessione di provvidenze alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura, per gli scopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico avranno la preferenza rispetto agli altri soggetti. La erogazione di tali provvidenze sara' regolata con legge regionale. Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno al Ministero della sanita' i relativi progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art17 · fonte del testo