Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
