Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi
Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
