Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi
Art. 20
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Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanita' che non siano in contrasto con le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993
