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Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

  • a)le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanita';
  • b)negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrita', la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrita' non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorita' marittima. Il provvedimento di revoca e' definitivo. Dopo tale provvedimento l'autorita' marittima competente procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennita' di sorta. Nel caso di cui al precedente punto b), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrita' dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8. Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il Ministro per la sanita', con provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art3 · fonte del testo