In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresi' alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovra' essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita. L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non e' concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art7 · fonte su Normattiva