ARTICOLO II Sede Sezione Il Governo fornira', o fara' in modo che siano messi a disposizione del PAM, finche' avra' sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d) (ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione: (a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati, assistera' il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborsera' al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione; (b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili adeguati, sosterra' tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il PAM partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili; (c) il PAM provvedera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi riguardo la sede; (d) nel momento in cui gli immobili di proprieta' statale verranno messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sara' stipulato in virtu' della sezione 36 un accordo suppletivo che specifichera' i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvedera' alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovra, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni: (i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario e tutti gli altri interventi necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od amministrativi italiani; e (ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalita'; (e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli immobili dei servizi forniti al PAM in base alle necessita' di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artii · fonte su Normattiva