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Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui gia' non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonche' i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
Testo in vigore dal 17 giugno 1981 al 9 ottobre 2010
