A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 31 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;9~art16 · fonte su Normattiva