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Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonche' di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Testo in vigore dal 17 giugno 1981 al 13 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art5 · fonte del testo