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Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonche' di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337,convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000
Testo in vigore dal 13 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010
