Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonche' di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337,convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000

Testo in vigore dal 13 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1981 al 13 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337,convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art5 · fonte del testo