Art. 5 — S a n z i o n i
Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 4 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1994
