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Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, della carriera di concetto o della carriera esecutiva, possono altresi' essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.
Testo in vigore dal 6 maggio 1957 al 16 dicembre 2010
