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Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata, in base all'art. 1, sono applicabili, per le promozioni alle qualifiche immediatamente superiori, gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. La disposizione del precedente comma si applica anche agli impiegati in esso considerati che siano stati inquadrati posteriormente al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 6 maggio 1957 al 16 dicembre 2010
