All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno recata dall'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997); il relativo riparto e' disposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con le regioni interessate.

Testo vigente dal 7 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;206~art2 · fonte su Normattiva