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E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato, e composta di due esperti, di quattro rappresentanti dei proprietari con terre affittate e di quattro rappresentanti degli affittuari. I componenti di detta Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Commissione centrale e' competente:
- a)a stabilire le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni tecniche provinciali richiamate nel precedente articolo 1, comma terzo;
- b)a riesaminare e modificare le deliberazioni di dette Commissioni provinciali in caso di ricorso che sia presentato da parte dell'Ispettorato agrario compartimentale a norma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321;
- c)a sostituirsi alle stesse Commissioni tecniche qualora queste non deliberino le tabelle dell'equo canone entro il termine previsto dal precedenti articoli. Nel termine di tre mesi dall'entrata, in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanera' il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971
