((Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro. La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici. L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

  • a)prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
  • b)costi dei mezzi di produzione;
  • c)remunerazione del lavoro. Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione. Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

2

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 87/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata con l'ordinanza trascritta in epigrafe, degli artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 16 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/1964

    Questione infondata
    23 maggio 1964

    Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private libertà in materia economica e alla proprietà, l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perché i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorché richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioè il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditività dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non è rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non è preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacché queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimità, denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 101 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art1 · fonte su Normattiva