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Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche. I. - Il primo comma dell'articolo 8 e' cosi' sostituito: "Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unita', allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo. I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave". II. - All'articolo 9, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1689~art1 · fonte del testo