Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. 50 parole tolte.
tolto: A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1333~artunico · fonte del testo