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A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1333~artunico · fonte del testo