Art. 3 — Disciplina dell'attività cinotecnica
Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', per le attivita' che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
Testo vigente dal 10 settembre 1993
