Norme in materia di attivita' cinotecnica

Art. 3 — Disciplina dell'attività cinotecnica

Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', per le attivita' che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Testo vigente dal 10 settembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-23;349~art3 · fonte su Normattiva