Norme in materia di attivita' cinotecnica
Art. 4 — Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attivita' cinotecnica.
Testo vigente dal 10 settembre 1993
