Art. 10 — Attività di valutazione delle leggi
Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonche' per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attivita' di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attivita' relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999. Per le finalita' e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate, mediante appositi contratti.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
