Art. 11 — Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola "quattro" e' sostituita dalla parola "cinque", e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola "tre" e' sostituita dalla parola "quattro". Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalita' di trasmissione dei dati, senza alcun onere. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
