Norme in materia di attivita' produttive

Art. 9 — Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798

All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorita' italiane competenti". Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee".

Testo vigente dal 21 maggio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art9 · fonte su Normattiva