Norme in materia di attivita' produttive

Art. 12 — Inquadramento di personale delle camere di commercio

Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, puo' essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2002, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 6 giugno 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 218/2002

    Ha colpito questo articolo
    29 maggio 2002

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, che consente l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale disposizione deroga, infatti, ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore. È pertanto assorbita ogni ulteriore censura prospettata dal rimettente. - Sulla applicabilità della regola concorsuale anche in caso di passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. sentenze citate n. 1/1999, n. 320/1997, n. 1/1996; e sui casi specificamente censurati, anche sentenze citate n. 478/1995 e n. 314/1994.

    Art. 12 Norme in materia di attivita' produttive

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art12 · fonte su Normattiva