Art. 5 — Mercati agro-alimentari all'ingrosso
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Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalita' di concessione. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, e' fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative gia' ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi e' concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.
Testo in vigore dal 21 maggio 1999 al 26 giugno 2012
