L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la meta' dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Testo vigente dal 24 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370~art18 · fonte su Normattiva