Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di conferire, mediante concorso per esame e per titoli, il quaranta per cento dei posti che si renderanno vacanti, dalla data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico di cui al precedente articolo 10 fino al 31 dicembre 1976, nella qualifica iniziale della tabella XIV di cui all'articolo 115 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale appartenente alla tabella X dell'articolo 114 ed alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 dello stesso decreto presidenziale. E' ammesso al concorso il personale delle predette tabelle che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, sia fornito di diploma di istruzione secondaria di primo grado, sia in possesso di un'anzianita' di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni e abbia frequentato appositi corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede provinciale superando la prova finale, consistente nella predisposizione di una relazione scritta su uno dei servizi di istituto. Ai fini dell'ammissione al concorso stesso si prescinde dal limite massimo di eta'. L'esame e' costituito da un colloquio vertente su materie relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi. Il concorso potra' essere bandito, senza determinazione di posti, anche prima della data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico, di cui al precedente articolo 10, salvo l'obbligo di disporre con decorrenza successiva le nomine degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti di cui al primo comma del presente articolo. Il personale che ottenga la nomina di cui al precedente comma e' esonerato dal periodo di prova.

Testo vigente dal 24 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370~art19 · fonte su Normattiva